Vaccinazione antitetanica per i
ferrovieri.
Alcune informazioni per i
lavoratori e RLS.
La vaccinazione antitetanica rientra tra
le vaccinazioni obbligatorie essendo prevista dalle leggi
n. 292/1963 e n.
419/1968, dal D.P.R.
n. 1301/1965 e dai DD.MM. 22
marzo 1975 e 16
settembre 1975 (in
raccordo con la legge
n. 833/1978).
La sentenza
n. 132/1992 della Corte Costituzionale ha stabilito che
il rifiuto per motivi ideologici a vaccinazioni obbligatorie per legge
deve dare adito a sanzioni amministrative.
La legge
25 febbraio 1992, n. 210 ha, inoltre, istituito uno
specifico indennizzo per i soggetti danneggiati da vaccinazioni
obbligatorie per legge.
Nel 1996, con propria circolare, il Ministero della Sanità ha emanato approriate misure di profilassi verso il tetano.
In tutte le categorie per le quali la vaccinazione antitetanica è
obbligatoria per legge ma anche in ogni situazione in cui sia stata
valutata dal datore di lavoro l’esistenza di un rischio di tetano
(conformemente al significato di norma cerniera dell’art. 2087, Codice
civile), questi deve disporre ed imporre la vaccinazione antitetanica
esattamente come per tutte le altre misure antinfortunistiche,
rispondendone, in caso di inadempienza formale o di insorgenza di
tetano, anche penalmente.
Il DPR
n. 464 del 7 novembre 2001 ha modificato la cadenza con cui
effettuare i richiami periodici della vaccinazione.
Con propria circolare del 18 maggio 2005, la Direzione Sanità (RFI) ha diramato presso tutte le strutture del gruppo FS spa ulteriori direttive circa l'obbligatorietà della vaccinazione antitetanica, oltrechè specifiche direttive concernenti la tenuta di appositi archivi a cura degli impianti e degli UST.
La copertura vaccinale è l’unica misura che
garantisca “la massima
sicurezza tecnicamente fattibile dei lavoratori nella protezione contro
il tetano. L’obbligo per il datore di lavoro di adottare vaccinazioni
ove disponibili è stato confermato dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. Pen. Sez. III 10.11.1992 n. 10818 “Risponde del reato di cui
all’art. 4 lett. d) e 58 lett. c) del DPR 303/56 il datore di lavoro
che non provveda a far sottoporre alla seconda dose di vaccinazione
antitetanica un lavoratore dipendente”) ed è oltretutto sancito
specificamente dall’art. 86 c. 2 lett. a) del D.Lgvo 626/94”.
(fonte: diario-prevenzione.net)
Efficacia protettiva (fonte: levaccinazioni.it)
Il vaccino è efficace nel
prevenire il tetano quando il ciclo di base è stato completato in quasi
il 100 % dei casi.
L’efficacia è ulteriormente garantita dalla esecuzione
di dosi di richiamo ogni 10 anni.
E’ considerato protettivo un livello sierico di 0.01
U.I./ml di anticorpi antitossina
Effetti collaterali (fonte: levaccinazioni.it)
Più della metà delle persone non presentano effetti
collaterali alla vaccinazione antitetanica. La maggior parte di questi sviluppano reazioni locali come eritema, edema
e dolore nel sito di iniezione.
Molti studi evidenziano un aumento dell’incidenza
delle reazioni locali con un aumento del numero delle dosi ricevute.
Il generale dal 50 all ‘85% di chi riceve una dose
booster di tossoide tetanico presenta dolore o dolorabilità nella sede dell’iniezione, nel 25-30% si può avere edema e
eritema. Reazioni locali caratterizzata da marcato gonfiore si hanno in non più
del 2% dei casi.
Reazioni generali consistono in febbre>38°C,
sonnolenza, irritabilità.
Sono state descritte Sindrome di Guillian-Barrè (SGB)
e Neurite brachiale associate alla vaccinazione antitetanica ma sono estremamente rare (rispettivamente 0.4 casi per
milione di dosi e da 0.5 a 1 caso per 100.000).
Controindicazioni ed effetti indesiderati (fonte: asl.bergamo.it)
La vaccinazione deve essere, di norma, differita in caso di malattie febbrili in atto; affezioni minori, quali raffreddori ed altre infezioni delle vie aeree superiori, non costituiscono controindicazioni, anche temporanee, alla vaccinazione; ugualmente non è necessario rimandare la vaccinazione in caso di trattamenti con cortisonici per uso locale o per uso sistemico a basso dosaggio, e in caso di affezioni cutanee quali dermatosi, eczemi, infezioni cutanee localizzate (Cfr. Circolare n° 9 del 26 marzo 1991).
Persone con alterazioni dell'immunocompetenza per effetto di trattamenti immunosoppressori possono rispondere in maniera non ottimale; pertanto è opportuno, a meno di diverse indicazioni d’urgenza, differire la vaccinazione finché non sia trascorso almeno un mese dall'interruzione del trattamento; in caso di rischio immediato, è opportuno somministrare, oltre al vaccino, anche le immunoglobuline antitetaniche.
La condizione di sieropositività per HIV non costituisce di per se stessa una controindicazione alla vaccinazione antitetanica.
Manifestazioni di ipersensibilità immediata, o reazioni di tipo neurologico in seguito ad una somministrazione di vaccino, rappresentano controindicazione assoluta a successive dosi dello stesso vaccino; non costituisce invece controindicazione il dato anamnestico di precedenti effetti indesiderati in sede locale.
Lo stato di gravidanza non controindica la somministrazione di vaccini a base di anatossina; in alcuni Paesi, anzi, il vaccino antitetanico è espressamente raccomandato per le donne in gravidanza, ai fini della prevenzione del tetano neonatale.
Gli effetti indesiderati segnalati più frequentemente in associazione con la vaccinazione antitetanica ed antitetanica-difterica sono costituiti da reazioni nel punto di inoculazione (eritema, tumefazione, indurimento, dolore). Vengono inoltre segnalati febbre e malessere generale di lieve entità. Reazioni generalizzate più severe, quali iperpiressia di grado elevato o manifestazioni di ipersensibilità immediata (orticaria generalizzata, difficoltà respiratorie, asma, shock anafilattico) sono molto meno frequenti.
L'iperimmunizzazione, dovuta ad un uso improprio del vaccino antitetanico (somministrazioni troppo ravvicinate, frequenza annuale) può portare all'insorgenza di reazioni generalizzate dovute alla formazione di immunocomplessi circolanti. In soggetti iperimmunizzati, sono state descritte neuropatie periferiche in associazione con la vaccinazione antitetanica, con frequenza pari a 0,4 casi ogni milione di dosi.
I soggetti danneggiati
da vaccinazione obbligatoria già beneficiari
dell’indennizzo ai sensi della legge 210/92 possono presentare
direttamente al Ministero della Salute domanda ai sensi della Legge
229/05 per l’ottenimento di un ulteriore indennizzo pari rispettivamente a
sei, cinque o quattro volte la somma attribuita dalla Legge 210/92 a
seconda della categoria ascritta.
La domanda può essere presentata altresì dai congiunti che abbiano
prestato assistenza prevalente e continuativa al danneggiato.
I
beneficiari della legge 229/05 possono ottenere altresì un assegno una
tantum pari al 50% dell’ulteriore indennizzo previsto dalla legge
229/05 per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento
dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo.
L’istruttoria delle
pratiche e la liquidazione dei benefici previsti dalla legge 229/05 è
interamente di competenza del Ministero della Salute e non delle
Regioni. (fonte: ministerosalute.it)
Il rischio "tetano" deve integrare tutti gli altri valutati dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 28 DLgs 81/2008; ne consegue che il lavoratore non vaccinato contro il tetano (ovvero, che non può dimostrare d'essere stato vaccinato), così come imposto dalle norme vigenti, è da considerarsi inidoneo al servizio.
Dalla disamina delle leggi e delle stesse circolari FS, consegue che al lavoratore che recarsi presso una qualunque struttura sanitaria per vaccinarsi debba essere riconosciuto il trattamento di assenza giustificata, come chiarito dal 1984 attraverso un apposito Foglio Disposizioni.
Tutte le norme sopra fanno parte dell'Archivio
Sicurezza di www.macchinistsicuri.info
Ulteriori informazioni potrete trovarle anche su:
- occhioclinico.it ;
- levaccinazioni.it ;
- ministerosalute.it ;
- diario-prevenzione.net